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Whistleblowing

Il "Whistleblowing" è uno strumento di segnalazione degli illeciti regolamentato dal decreto legislativo n. 24 del 2023.

Cos’è il Whistleblowing

Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti, regolamentato dal Decreto Legislativo n. 24 del 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Viene istituita allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, e stabilisce che siano fornite speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).

Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni su violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Il Decreto Legislativo n. 24/2023 disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC e contenute nella sezione “Allegati”.

Chi può fare domanda

  • Il personale dipendente del Comune di Stazzano;
  • I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività a favore del Comune di Stazzano;
  • I volontari e tirocinanti, anche non retribuiti, del Comune di Stazzano;
  • I lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per il Comune di Stazzano.

Descrizione

Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o azioni discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).

Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.

Come fare

È possibile utilizzare la  piattaforma dedicata:  https://comunedistazzano.whistleblowing.it/ che consente la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione.

Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma in uso rilascia un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l’esito della segnalazione.
Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.
La legge prevede anche la possibilità di utilizzare, in casi residuali e specifici, il canale esterno presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (per le quali si rinvia al d.lgs. n. 24 del 2023 e alle precisazioni della stessa ANAC).
In particolari casi è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC (art. 6 D.Lgs. n. 24 del 2023), secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto. Si prevede che i segnalanti possano utilizzare il canale esterno (ANAC) solo nei seguenti casi:

A) nell’ambito del contesto lavorativo, non è presente l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

B) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

C) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

D) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Allegati

Modello-di-procedura-di-gestione-delle-segnalazioni

WBIT-informativa-privacy

Pagina aggiornata il 28/04/2026

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