NORMATIVA: decreto legge 12/09/2014 n. 132 (Legge di conversione n. 162 del 10/11/2014), Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 28/11/2014
Chi volesse separarsi consensualmente/divorziare, potrà ricorrerere ad una delle seguenti possibilità:
- Tribunale (modalità già prevista dalla precedente normativa)
- Avvocato (Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 della Legge 162 del 10/11/2014)
- Ufficiale dello stato civile (art. 12 della Legge 162 del 10/11/2014) .
Per quanto riguarda la terza opzione, i coniugi dovranno rivolgersi all’Ufficio di stato civile per ottenere informazioni in merito, verificando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa. La conseguente procedura è descritta nella seguente informativa allegata:
Con Delibera della G.C. n. 101 del 12/12/2014 è stato stabilito il diritto fisso di € 16,00.
I coniugi, prima che l’Ufficiale dello stato civile proceda alla redazione dell’atto di accordo, dovranno compilare il modello qui allegato.
Inoltre, qualora i coniugi abbiano dei figli maggiorenni economicamente indipendenti, questi potranno compilare la seguente dichiarazione sostuitutiva dell’atto di notorietà relativa all’indipendenza economica degli stessi.