Comune di Stazzano - portale istituzionale

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della Circolare K28.1 del 08.04.1991

La condizione fondamentale per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, oltre ad essere discendente di cittadino italiano, è quella di essere residente nel Comune di Stazzano (iscrizione anagrafica).

L’ufficio demografici del Comune riesce a istruire un numero limitato di pratiche nel corso dell’anno e la vostra collaborazione è fondamentale per non intasare le caselle di posta con richieste reiterate a breve distanza di tempo.
Gli Interessati potranno presentare all’ufficio anagrafe la dichiarazione di residenza, compilando il modulo Ministeriale sotto allegato e unendo copia del passaporto, del codice fiscale e del titolo abitativo dell’alloggio.

É possibile presentare la dichiarazione di residenza personalmente, oppure inviare tutto con e-mail o pec. Alla dichiarazione di residenza faranno seguito gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale e una volta conclusa la pratica di iscrizione anagrafica, l’interessato potrà fissare l’appuntamento con l’ufficio di stato civile per presentare la richiesta – in marca da bollo da € 16,00 – di riconoscimento della Cittadinanza italiana.

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dura 180 giorni, salvo interruzione del procedimento.

I documenti, originali, tradotti, apostillati o legalizzati, da presentare sono:

1) certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti a nome dell’Avo (completo di tutte le varianti, qualora il nome o cognome dell’Avo risulti modificato all’interno dei successivi atti formati all’estero sia per quanto riguarda lo stesso che per i suoi discendenti); nel caso l’Avo sia emigrato da minorenne è necessario anche il certificato NEGATIVO di naturalizzazione del genitore;
2) certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti di eventuali altri stati esteri in cui gli ascendenti e l’interessato abbiano risieduto;
3) atto di nascita dell’avo italiano (MAGGIORENNE al momento dell’immigrazione all’estero) rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’atto fosse rilasciato da Parrocchia (se nascita antecedente all’istituzione degli Uffici di Stato Civile), il medesimo dovrà essere completo di autentica in bollo da parte della Curia Vescovile competente;
4) qualora il primo discendente fosse nato in Italia ma emigrato all’estero, da minorenne: produrre l’atto di nascita del genitore;
5) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito, qualora formato all’estero, di legalizzazione o Apostille da parte delle Autorità competenti, nonché la traduzione legalizzata o apostillata in lingua italiana; qualora il matrimonio fosse avvenuto in Italia: estratto di matrimonio o in sostituzione, certificato della Parrocchia ove è avvenuto il matrimonio completo di autentica in bollo da parte della Curia Arcivescovile;
6) atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero, munito, qualora formato all’estero, di legalizzazione o Apostille da parte dell’Autorità competente nonché di traduzione legalizzata o apostillata in lingua italiana;
7) atti di nascita, muniti di legalizzazione o Apostille da parte dell’Autorità competente con traduzione legalizzata o apostillata in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
8) atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, se coniugato (sempre muniti di legalizzazione o Apostille e traduzione legalizzata o apostillata); qualora l’interessato non fosse coniugato, produrre certificazione di stato libero (celibe/nubile).

Scadenza dei Documenti: i certificati tratti da atti non più soggetti a modificazioni – salvi casi particolari di rettifiche, conservano la loro validità anche dopo che siano trascorsi sei mesi dalla loro emissione: così, i certificati di nascita, morte e matrimonio degli avi già deceduti, resteranno validi anche trascorsi sei mesi dalla loro emissione. Invece, i certificati riferiti al richiedente, devono essere recenti (6 mesi).

I suddetti documenti devono essere legalizzati o apostillati dal Consolato Italiano all’estero, salvo che sia previsto l’esonero in base alle convenzioni internazionali tra l`Italia e lo stato estero.

Solo dopo il 1948 la donna trasmette la cittadinanza italiana ai figli.

N.B.: La mancata presentazione di qualsiasi dei documenti previsti, comporterà la sospensione dell`iter della pratica.

Ultima modifica: 8 Marzo 2023 alle 09:55
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto