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Richiesta certificati

Ufficio collegato: Ufficio Demografico

RICHIESTA DI CERTIFICATI ANAGRAFICI DA RILASCIARSI A VISTA O A MEZZO POSTA

NORMATIVA: Regolamento anagrafico DPR 30/05/1989 n. 223 – L. n. 183 del 12/11/2011 art. 15

La richiesta può essere effettuata direttamente allo sportello da chiunque, salvo limiti imposti dalla legge, previa esibizione documento di riconoscimento. Nel caso di richiesta per posta invece, deve essere inviata al Comune una richiesta scritta con specificato il tipo di certificato occorrente. Se tale certificato è in carta libera, deve essere specificato l’uso per il quale sia espressamente prevista l’esenzione del bollo, citando il riferimento normativo che prevede l’esenzione.
La richiesta, corredata della fotocopia di un documento d’identità, deve essere inviata all’indirizzo Piazza Risorgimento, n. 6, 15060 Stazzano (AL) e deve contenere, in allegato, l’importo, in monete, corrispondente ai diritti di segreteria (€ 0,36 se in carta libera, € 0,62 se in carta legale), la marca da bollo da € 16,00 (per i certificati in bollo) ed una busta affrancata con l’indirizzo al quale si vuole ricevere il certificato.

Si ricorda che l’art. 43 del DPR 445/2000 dispone che le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di Pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati,qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46 del DPR 445/2000, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. Pertanto in tali casi, il cittadino può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, che è sempre esente dal pagamento dell’imposta di bollo. La suddetta dichiarazione ha la stessa validità temporale dei certificati che sostituisce.

SULL’IMPOSTA DI BOLLO. LA REGOLA DICE CHE…

Tutti i certificati e gli atti che si rilasciano in riferimento alle procedure in materia anagrafica costituiscono base imponibile per l’applicazione dell’imposta: questa è la regola generale, obbligo assoluto fin dall’origine per tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte I della Tariffa – allegato “A” – D.P.R. 642/1972 (artt. 1-21). I certificati, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e della Tabella “D”, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 sono atti soggetti sin dall’origine al pagamento di diritti si segreteria. Eventuali esenzioni sono previste esclusivamente in modo espresso da norme di legge.

L’eccezione va dimostrata con l’indicazione della norma esonerativa, riportando espressamente sul documento l’uso ed il corrispondente articolo della Tabella Allegato “B” D.P.R. 642/72 o la legge speciale di esenzione di cui si invocano i benefici. I certificati e gli estratti di Stato Civile sono invece esenti in base all’art. 7 della L. 405/90, mentre gli atti delle procedure elettorali e della leva militare sono esenti rispettivamente in base agli art. 1 e 2 della Tabella Allegato “B”.

Per facilitare le richieste ed evitare controversie di seguito si allegato documenti utili a fare chiarezza:

D.P.R. 642/1972
Tabella di comparazione uso bollo od esenzione;
Risoluzione Agenzia delle Antrate sull’imposta di bollo in caso di successione;
Articolo tratto dalla rivista “Lo Stato Civile Italiano” focus n. 24/2013 di Giovanni Pizzo;

Per ogni ulteriore chiarimento si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ultima modifica: 19 Aprile 2023 alle 09:39
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