Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con la pubblicazione all’albo pretorio online. In questo modo chi ne ha interesse ed è a conoscenza di fatti che possano impedire il matrimonio può opporsi alla celebrazione.
Le “pubblicazioni di matrimonio” sono necessarie sia per celebrare le nozze con rito civile che quelle con rito religioso.
Non devono essere effettuate le pubblicazioni di matrimonio solo nel caso in cui i futuri sposi siano stranieri e non residenti in Italia.
Le pubblicazioni di matrimonio restano pubblicate all’albo pretorio online del Comune di residenza 8 giorni consecutivi.
Si può contrarre matrimonio il quarto giorno dalla data di eseguite pubblicazioni fino a 180 gg. dalla stessa data.
L’ufficio di stato civile provvederà a recuperare tutti documenti necessari, eccetto i seguenti:
- in caso di matrimonio religioso, la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto (tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I.);
- in caso di sposo e/o sposa stranieri residenti in Italia, la dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio e contenente specificati in modo chiaro: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza;
- in caso di parentela o affinità tra i futuri sposi, il decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione in caso di gravi e comprovati motivi;
- in caso di sposo e/o sposa minori, il decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.
Questi documenti devono essere presentati dagli sposi in sede di richiesta di pubblicazione.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.