A chi è rivolto
Il servizio "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della Circolare K28.1 del 08.04.1991" è rivolto a tutti i cittadini del comune
Descrizione
La condizione fondamentale per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, oltre ad essere discendente di cittadino italiano, è quella di essere residente nel Comune di Stazzano (iscrizione anagrafica).
L’ufficio demografici del Comune riesce a istruire un numero limitato di pratiche nel corso dell’anno e la vostra collaborazione è fondamentale per non intasare le caselle di posta con richieste reiterate a breve distanza di tempo.
Gli Interessati potranno presentare all’ufficio anagrafe la dichiarazione di residenza, compilando il modulo Ministeriale sotto allegato e unendo copia del passaporto, del codice fiscale e del titolo abitativo dell’alloggio.
É possibile presentare la dichiarazione di residenza personalmente, oppure inviare tutto con e-mail o pec. Alla dichiarazione di residenza faranno seguito gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale e una volta conclusa la pratica di iscrizione anagrafica, l’interessato potrà fissare l’appuntamento con l’ufficio di stato civile per presentare la richiesta – in marca da bollo da € 16,00 - di riconoscimento della Cittadinanza italiana.
Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dura 180 giorni, salvo interruzione del procedimento.
I documenti, originali, tradotti, apostillati o legalizzati, da presentare sono:
1) certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti a nome dell’Avo (completo di tutte le varianti, qualora il nome o cognome dell’Avo risulti modificato all’interno dei successivi atti formati all’estero sia per quanto riguarda lo stesso che per i suoi discendenti); nel caso l’Avo sia emigrato da minorenne è necessario anche il certificato NEGATIVO di naturalizzazione del genitore;
2) certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti di eventuali altri stati esteri in cui gli ascendenti e l’interessato abbiano risieduto;
3) atto di nascita dell’avo italiano (MAGGIORENNE al momento dell’immigrazione all’estero) rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’atto fosse rilasciato da Parrocchia (se nascita antecedente all’istituzione degli Uffici di Stato Civile), il medesimo dovrà essere completo di autentica in bollo da parte della Curia Vescovile competente;
4) qualora il primo discendente fosse nato in Italia ma emigrato all’estero, da minorenne: produrre l’atto di nascita del genitore;
5) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito, qualora formato all’estero, di legalizzazione o Apostille da parte delle Autorità competenti, nonché la traduzione legalizzata o apostillata in lingua italiana; qualora il matrimonio fosse avvenuto in Italia: estratto di matrimonio o in sostituzione, certificato della Parrocchia ove è avvenuto il matrimonio completo di autentica in bollo da parte della Curia Arcivescovile;
6) atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero, munito, qualora formato all’estero, di legalizzazione o Apostille da parte dell’Autorità competente nonché di traduzione legalizzata o apostillata in lingua italiana;
7) atti di nascita, muniti di legalizzazione o Apostille da parte dell’Autorità competente con traduzione legalizzata o apostillata in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
8) atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, se coniugato (sempre muniti di legalizzazione o Apostille e traduzione legalizzata o apostillata); qualora l’interessato non fosse coniugato, produrre certificazione di stato libero (celibe/nubile).
Scadenza dei Documenti: i certificati tratti da atti non più soggetti a modificazioni – salvi casi particolari di rettifiche, conservano la loro validità anche dopo che siano trascorsi sei mesi dalla loro emissione: così, i certificati di nascita, morte e matrimonio degli avi già deceduti, resteranno validi anche trascorsi sei mesi dalla loro emissione. Invece, i certificati riferiti al richiedente, devono essere recenti (6 mesi).
I suddetti documenti devono essere legalizzati o apostillati dal Consolato Italiano all’estero, salvo che sia previsto l’esonero in base alle convenzioni internazionali tra l`Italia e lo stato estero.
Solo dopo il 1948 la donna trasmette la cittadinanza italiana ai figli.
N.B.: La mancata presentazione di qualsiasi dei documenti previsti, comporterà la sospensione dell`iter della pratica.
Copertura Geografica
Comune di Stazzano
Come fare
Per l'accesso al servizio "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della Circolare K28.1 del 08.04.1991" è necessario seguire le indicazioni periodiche definite dallo sportello competente
Cosa serve
Per usufruire del servizio "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della Circolare K28.1 del 08.04.1991" serve:
- disporre della documentazione opportuna e di quanto sopraindicato
Cosa si ottiene
Informazioni utili relativamente al servizio di "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della Circolare K28.1 del 08.04.1991"
Tempi e scadenze
Eventuali tempi e scadenze vengono definite in base alla casistica
Informazioni servizio
-
Non digitale
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Pagina aggiornata il 30/10/2024